I contratti più diffusi

LAVORO SUBORDINATO

Il lavoro subordinato è la categoria più ampia tra i rapporti di lavoro che comprende tutti i principali contratti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato, determinato, part-time ecc).
Trova il suo fondamento nell’art. 2094 del codice civile, il quale cita:”è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

I caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono:
  • prestazione di lavoro intellettuale o manuale
  • corresponsione di una retribuzione
  • subordinazione del lavoratore al potere gerarchico-organizzativo del datore di lavoro
Gli elementi fondamentali sono:
oggetto della prestazione
indicazione della retribuzione
durata del periodo di prova
contratto collettivo applicato
luogo di lavoro
orario di lavoro
inquadramento (livello-qualifica)
I contratti collettivi di lavoro determinano i caratteri della prestazione.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto di lavoro a tempo determinato è caratterizzato dalla preventiva determinazione della sua durata, estinguendosi automaticamente allo scadere del termine fissato inizialmente.
Ai sensi del D.Lgs. 368/2001 si può ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato per:
  • esigenze tecniche, intendendosi per tali quelle ipotesi dovute a situazione contingenti che rendono necessario l’utilizzo di personale che abbia qualifiche e competenze differenti da quelle dell’organico normalmente utilizzato dall’azienda;
  • produttive ed organizzative, qualora vi sia ad esempio la necessità di far fronte ad esigenze di mercato;
  • sostitutive, qualora vi siano lavoratori assenti per qualsiasi motivo con diritto alla conservazione del posto ed il datore di lavoro di lavoro abbia necessità di utilizzare l’intero organico aziendale;
L'assunzione a termine non è invece ammessa:
  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
  • per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
  • per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Il contratto di lavoro a tempo determinato non può avere una durata superiore ai 36 mesi.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE O PART TIME

Per lavoro a tempo parziale, ai sensi del Dlgs. n. 61/2000, si intende un rapporto di lavoro che abbia un orario di lavoro inferiore a quello normale settimanale, fissato dalla legge in 40 ore (tempo pieno).
I lavoratori part time godono dei medesimi diritti spettanti al lavoratore tempo pieno
Riguardo alla collocazione temporale della prestazione lavorativa si avrà:
  • il part time orizzontale è un contratto in base al quale la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, pertanto la prestazione verrà svolta tutti i giorni lavorativi, ma ad un orario ridotto;
  • il part time verticale, è un contratto in base al quale l’attività lavorativa verrà svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati, nel corso della settimana del mese o dell’anno;
  • il part time misto, è un contratto in base al quale coesistono le modalità di svolgimento del part time orizzontale e di quello verticale.
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale, inoltre, dovrà essere riproporzionato in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Per contratto a tempo indeterminato si intende un rapporto di lavoro che a seguito di un periodo di prova, determinato sulla base del contratto nazionale di categoria, si trasforma in assunzione senza scadenza, può essere a tempo pieno o a part-time. Durante il periodo di prova il datore di lavoro e il lavoratore possono sciogliere il rapporto senza obbligo di preavviso.

Questo contratto, come quello a tempo determinato, è un contratto di lavoro subordinato: il lavoratore cioè è in una posizione di subordinazione tecnica o gerarchica rispetto al datore di lavoro. Il contratto può essere concluso sia oralmente che in forma scritta, in ogni caso devono essere indicati il luogo e l'orario di lavoro, le mansioni assegnate al lavoratore e il conseguente inquadramento, l'importo della retribuzione, la durata delle ferie.
In caso di risoluzione del contratto il dipendente ha diritto a percepire il Tfr (trattamento di fine rapporto) cioè un accantonamento di denaro che matura durante il periodo di lavoro, pari a circa una mensilità per ogni anno di attività lavorativa prestata.
Il lavoratore può dare le dimissioni in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ma ha l'obbligo di rispettare un preavviso di tempo che varia a seconda  del livello professionale.
Il datore di lavoro, invece, può licenziare il dipendente solo per giusta causa, giustificato motivo soggettivo ( un evento imputabile al lavoratore) od oggettivo (un evento riconducibile alle esigenze dell'azienda).