APPRENDISTATO Il contratto di apprendistato è disciplinato dal Dlgs 276 del 2003, che individua tre forme di apprendistato:
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione L’ apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione consente, ai giovani ed adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, di raggiungere contemporaneamente un’adeguata formazione scolastica ed una qualifica professionale in quanto consente l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola - lavoro. Tale forma di apprendistato è, infatti, un percorso alternativo alla formazione scolastica ma integrativo dell'obbligo formativo che attualmente si esplica nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. L'apprendistato professionalizzante Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato istituito con il D.Lgs 276/2003 per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Possono essere assunti, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni e 364 giorni (ossia chi non ha ancora compiuto 30 anni), in tutti i settori di attività, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il rapporto di lavoro può durare fino ai 6 anni, a seconda del settore e della qualifica di inquadramento. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, anch'esso introdotto dal D. Lgs. 276/2003, è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, pari a titoli di studio universitari e di alta formazione. La sua particolarità riguarda il fatto che per l'attivazione dei profili formativi le Regioni e Province autonome devono coinvolgere anche le Università. LAVORO A PROGETTO La definizione di lavoro a progetto e la relativa disciplina sono contenute negli articoli da 61 a 69 del Dlgs 276/2003. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa". Il progetto, il programma o fase di esso, determinati, diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante. La determinabilità della durata nel lavoro a progetto, quindi, sarà legata al conseguimento dell’obiettivo finale, mentre nel lavoro a programma la determinabilità della durata dipenderà dalla persistenza dell’interesse del committente a ricevere la prestazione o dall’esecuzione del programma. In merito, infine alla relativa proroga e al rinnovo del contratto di collaborazione si dovrà tener conto della legittimità di una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato. I collaboratori a progetto devono iscriversi alla gestione separata presso l’Inps e pagare i relativi contributi previdenziali. PRESTAZIONI OCCASIONALI La definizione di prestazione occasionale si evince dalle disposizioni de legge (art. 61 comma 2 D.lgs. 276/2003) che disciplinano il lavoro a progetto; pertanto si intende per occasionale quella prestazione ha una durata complessiva, con il medesimo committente, non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ed il cui compenso non sia superiore a 5.000,00 euro nel corso del medesimo anno. Qualora il collaboratore nell’arco dello stesso anno solare superi la soglia di 5000,00€ deve iscriversi alla gestione separata presso l’inps e pagare i contributi previdenziali sulla quota eccedente tale soglia. LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO E' una particolare modalità di prestazione lavorativa, la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso 'buoni lavoro' (voucher). Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Attenzione . Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. |