Le Agenzie per il lavoro sono operatori abilitati, attraverso
autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
come previsto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003. Le Agenzie possono svolgere le attività di seguito elencate ai sensi dell’ art. 2 del D. Lgs. 276/2003:
Somministrazione di lavoro: fornitura professionale di
manodopera, a tempo determinato. Consiste nel mettere a disposizione di
soggetti utilizzatori della prestazione di lavoro subordinato lavoratori
direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli
effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro
soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.
Intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro. Comprende, la raccolta dei “curricula” dei potenziali
lavoratori, la preselezione, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda
e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di attività formative
finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.
Ricerca e selezione del personale : attività di
consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una
più posizioni lavorative in seno all'organizzazione e su specifico incarico del
committente.
Supporto alla ricollocazione professionale : l'attività
è effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del
lavoro. Tutte le Agenzie sono iscritte in un apposito Albo informatico, che permette di conoscere nominativi e indirizzi delle Agenzie presenti nella provincia di Bologna e in tutta Italia.
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