Le agenzie per il lavoro

Le Agenzie per il lavoro sono operatori abilitati, attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come previsto dalla disciplina contenuta agli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003.

Le Agenzie possono svolgere le attività di seguito elencate ai sensi dell’ art. 2 del D. Lgs. 276/2003:                         
Somministrazione di lavoro: fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato. Consiste nel mettere a disposizione di soggetti utilizzatori della prestazione di lavoro subordinato lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.

Intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Comprende, la raccolta dei “curricula” dei potenziali lavoratori, la preselezione, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori.

Ricerca e selezione del personale : attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una più posizioni lavorative in seno all'organizzazione e su specifico incarico del committente.

Supporto alla ricollocazione professionale : l'attività è effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro.

Tutte le Agenzie sono iscritte in un apposito Albo informatico, che permette di conoscere nominativi e indirizzi delle Agenzie presenti nella provincia di Bologna e in tutta Italia.


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