Le comunicazioni all’Inps

L’Indennità di malattia è un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni.
L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario:

  • alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio);
  • ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.

Come si ottiene
Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro. 
In particolare l'Inps sta predisponendo una procedura per la trasmissione telematica dei certificati medici: tale procedura, una volta operativa, consentirà al medico curante di inviare direttamente il certificato all'Istituto evitando la mediazione del lavoratore. 
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce orarie: 
  • dalle 10 alle 12 e 
  • dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi.